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Forse uno dei provvedimenti più interessanti della Riforma costituzionale riguarda proprio l’istituto del Referendum e le leggi di iniziativa popolare. Questi strumenti di partecipazione popolare assieme alla fine o se si vuole alla marginalità cui è confinato il bicameralismo “perfetto” che ci spinge al Sì convinto.

Vediamoli più nel dettaglio.

Oggi in Italia esistono vari tipi di referendum: quello più noto è il referendum abrogativo della legge ordinaria, poi quello che stiamo imparando in questi giorni cioè il referendum costituzionale che è di tipo confermativo. In più esistono i referendum più sconosciuti anche perché non di carattere nazionale ma locale cioè quelli di modifiche di carattere comunale come fusione -cosa che vorremmo tanto accadesse in Valle di Suessola– o divisione di comuni, o spostamenti di comuni da una provincia all’altra ecc., i referendum comunali, ma che trascureremo nella nostra analisi.

Il referendum costituzionale rimane inalterato e quindi ci occuperemo solo del referendum abrogativo di legge ordinaria.

Come funziona oggi il referendum abrogativo: si devono raccogliere 500.000 firme o 5 consigli regionali lo richiedono per abrogare una norma o parte di essa sempre che così vogliano il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

Con la riforma costituzionale non cambia nulla.

L’unica differenza sta nel se invece di 500.000 firme si riesce a raccoglierne 800.000 firme, allora il quorum si abbassa, non più la metà+1 degli aventi diritto al voto, ma il 50%+1 degli elettori all’ultima consultazione politica per la Camera. In ultima analisi se vengono raccolte tra le 500 mila e le 800 mila firme il quorum sarà di 23.110.516 milioni di elettori, se invece saranno raccolte 800.000 mila firme e più il quorum sarà di 16.704.133 milioni di elettori. Una bella differenza.

Ma oltre al Referendum abrogativo verranno introdotti altri strumenti giuridici elettorali come il Referendum propositivo o di indirizzo.

Referendum propositivo: è uno strumento di consultazione del corpo elettorale su temi specifici, con lo scopo di proporre una nuova legge. In caso di superamento del quorum e vittoria del , un referendum propositivo diventa un vincolo per chi detiene il potere legislativo ad emanare una legge che sia coerente con la volontà popolare. E’ uno strumento presente nell’ordinamento di San Marino o in Svizzera. In Italia è in “uso” in Valle d’Aosta e nelle province di Trento e Bolzano.

Ora parliamo delle leggi di iniziativa popolare.

Sono leggi ne senso che deve essere redatto un documento diviso in articoli su un determinato argomento da sottoporre al parlamento previa raccolta di 50 mila firme in 6 mesi. In genere accade che sebbene si riesca a fare tutto questo il documento va a riposare nei cassetti di Camera e Senato e là rimane, ai promotori della legge popolare non rimane che una bella foto con i presidenti di turno.

Se il 4 Dicembre vincerà il Sì invece i regolamenti parlamentari dovranno modificarsi per consentire tempi certi e ragionevoli per la discussione ed eventuale modifica e approvazione o meno della legge. Cambia però il numero di firme necessarie da 50 mila a 150 mila firme sempre in sei mesi.


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al P.co De Lucia in Santa Maria a Vico (CE)

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