Lo ammettiamo abbiamo la cervice un bel po’ dura, proprio non capiamo. Ci riferiamo ancora alla problematica molto sentita a San Felice a Cancello cioè alla famosa “depurazione” se va pagata o non pagata. O meglio specifichiamo ancora, oggi vogliamo provare a capire perché per il Movimento 5 Stelle solo l’autotutela deve essere via maestra per il cittadino per annullare la bolletta sulla depurazione. Sinceramente non ci è chiaro nemmeno perché si debbano impugnare tali bollette, ma non è di questo che vogliamo discutere, anzi diamo per scontato che il Movimento 5 Stelle abbia ragione, la depurazione non si deve pagare. Cerchiamo solo di capire perché si insiste sull’autotutela.

L’autotutela è quell’istituto particolare che permette alla pubblica amministrazione di correggere o annullare un provvedimento da essa emanato, non per sfizio, ma perché viziato. Esempio banale seppur classico: avete avuto una multa, l’avete pagata, dopo un po’ vi arriva dal comune di nuovo la stessa multa che avete già pagato; orbene si scrive un bel ricorso al comune con tanto di ricevuta di multa pagata allegata e il comune su tale palese errore non può fare altro che ritornare sui propri passi e annullare il provvedimento.

Tutto è gratuito, economicità massima, certo c’è un po’ di formalismo, ma niente di eccessivo o astruso.

Ora ritornando alla nostra bolletta sulla depurazione ci viene detto che l’autotutela è buona cosa in quanto è: veloce, non c’è bisogno di ricorrere al giudice, non si paga l’avvocato e quindi non si anticipano le spese per la causa, oltre al fatto che per un processo dal giudice di pace si paga comunque un contributo unificato di 43€.

 

L’autotutela non nasce per tutelare il cittadino, ma per tutelare lo Stato! 

Fatta questa premessa diciamo ma veloce cosa? E’ vero che la pubblica amministrazione è tenuta a rispondere ma potrebbe succedere che quando risponde siano scaduti i termini per proporre un’istanza al Giudice di Pace. Siccome l’uno non esclude l’altro, ma perché non utilizzarli assieme? Infatti utilizzando solo l’autotutela può ben accadere che l’amministrazione risponde rigettando il ricorso, ma il cittadino per decorrenza dei termini non può più ricorrere al Giudice di pace, e va a finire che paradossalmente si ritrovi a pagare una bolletta che è viziata senza poter far nulla se non pagare. Ricorrendo invece anche dal Giudice di Pace potrebbe pure accadere che il giudice dia torto al cittadino, ma magari l’amministrazione annulli comunque il provvedimento! O ancora, che durante il ricorso al giudice, l’amministrazione annulli il provvedimento, anche la causa decade, in quanto viene meno la materia del contendere. Si è vero si pagano 43€, ma non è meglio fare così?

Sempre in termini economici viene detto che l’autotutela fa risparmiare tanto sia in merito alla “parcella” dell’avvocato, sia in merito al contributo unificato. Non ci pare che le cose stiano in questo modo, anzi tutt’altro! Sì è vero che non ci sono formalismi, bolli, e carta intestata nel ricorso all’autotutela, ma quanti sono in grado di scriverne uno? Si possono mettere tutti i moduli e gli esempi di questo mondo creato, ma quanti ne comprendono solo il linguaggio? Sempre da un avvocato si va a finire, magari non si “piglierà” salato, ma na cos’è sold se la “piglia” certamente. Tra le altre cose ci pare che per le cause inferiori a 1100€ dal Giudice di Pace si può stare in giudizio pure senza l’ausilio di un avvocato, cosa che noi sconsigliamo comunque, meglio avere a fianco uno che parla la stessa lingua del giudice. Ma poi la parte soccombente viene comunque condannata anche con il rimborso delle spese e degli onorari di difesa, altrimenti l’autotutela a che serve!? Quindi ci ripetiamo, ma perché non farli assieme?

Altra cosa che non capiamo, per carità il limite è tutto nostro, che si va a chiedere di annullare un atto alla stessa autorità che lo ha emesso dicendo che ha sbagliato. Insomma, scusateci il tecnicismo giuridico, è come se si dicesse: “Acquaiò, l’acqua è fresca?” Cosa potrà mai rispondere l’ente comune (acquaiolo)? “Manco ‘a neve!”

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I casi per ricorrere all’autotutela devono essere palesi, di una evidenza tale da non creare chissà quali processi mentali o di conoscenze giuridiche in chi deve correggere l’atto, perché non è un giudice. I casi possono essere questi:

– errore di persona;

– evidente errore logico o di calcolo;

– errore sul presupposto dell’imposta;

– doppia imposizione;

– mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

– mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, regimi agevolativi precedentemente negati;

– errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione;

– modifica normativa che prevede disposizioni più favorevoli per il contribuente e concede la loro applicazione anche in relazione a fatti posti in essere precedentemente l’entrata in vigore delle nuove norme.

Esiste anche un’altra forma di autotutela detta di ufficio, quindi l’amministrazione si corregge da sola, senza bisogno dell’impulso del privato. Ora se è vero che esistono tante cause vinte dal Giudice di Pace di Arienzo e l’ente comune San Felice a Cancello non ha provveduto all’autotutela d’ufficio perché dovrebbe farlo su istanza di parte? Lo stesso sindaco Pasquale De Lucia, anche nell’ultimo consiglio comunale, ha fatto intendere chiaramente che  per lui è un errore non pagare la depurazione ed è pronto a ricorrere in appello criticando fortemente l’operato del giudice di Arienzo. Quindi su queste premesse che speranza si può mai avere di vedersi accolta l’autotutela?

Una curiosità, ma quanti ricorsi per autotutela sono stati presentati? come sono andati a finire? Quante le cause dal Giudice di Pace? Quanti i ricorsi in Appello? Come sono andati a finire?

Sarebbe interessante rispondere a questi quesiti.


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