Un  nostro devoto lettore ci ha segnalato una cosa interessante, che in verità fa un po’ sorridere, nulla di che, ma magari un po’ di attenzione degli enti preposti non sarebbe male.

Andiamo con ordine: il giorno 10.12.2015 il presidente dell’Associazione logo_albo_pretorioSant’Anna Valle di Suessola chiede la chiusura temporanea della strada per il giorno 06.01.2015 per poter svolgere la Festa dell’Epifania, ciò viene concesso con ordinanza il 04.01.2016 (25 giorni dopo circa!), quindi la strada rimarrà chiusa dalle 17:00 alle ore 24:00.

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Il 26.11.2015 il presidente dell’associazione Music Animation chiede la disciplina del traffico in via Stadio e strade limitrofe sempre per il giorno 6 Gennaio per la manifestazione denominata Un Calcio per la Vita, ovviamente viene concesso con ordinanza il giorno 05.01.2016 (40 giorni dopo!).

Gli uffici comunali sono oberati di carte e cartuccelle quindi per carità ci può stare che si pigliano i loro tempi oltre quelli tecnico-burocratici, però fa sorridere vedere sull’albo pretorio l’affissione di queste due ordinanze:  dal giorno 07.01.2016 fino al giorno 22.01.2016. 

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Ogni tipologia di documento deve rimanere pubblica consultabile da tutti per un numero di giorni considerato congruo cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione dell’evento ecc. Che senso ha metterle queste due ordinanze quando oramai le manifestazioni si sono svolte e per un periodo così lungo? Noi non sappiamo rispondere. Facciamo notare però che se è vero che esistono delle durate di affissione per così dire standard, come il caso ad esempio delle delibere di Giunta o le ordinanze, che rimangono affisse per 15 giorni, è pur vero che quando un atto ha in se una scadenza, per esempio capita con i bandi di gara o con la convocazione di un consiglio comunale, ma potremmo dire a questo punto anche per i due casi che abbiamo esposto, l’affissione dura fino al giorno della scadenza indicato. Qui siamo all’incredibile: una pubblicazione fatta dopo l’evento!

Un’altra cosa, l’albo pretorio non ha la funzione di essere uno “storico” degli atti, altrimenti non se ne capisce la scadenza di ogni atto pubblicato, ma ha la funzione di rendere edotta la popolazione in merito al diritto alla trasparenza; questa dovrebbe essere precisa e puntuale ex ante non ex post.

Uno dei principi riconosciuti della trasparenza amministrativa è consentire: “al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale.” Mica lo diciamo noi, ma la Corte Costituzionale con sent. 104/2006; art. 1, co. 1, 3, 22, l. n. 241/1990.