Il problema delle mosche ad Arienzo e la sua individuazione da parte dell’amministrazione nella azienda avicola che insiste sul territorio hanno indotto i cittadini a chiedere con forza un’ordinanza di chiusura, ma quali sono i poteri di un sindaco in questa situazione? Ovviamente si risponderà in maniera non esaustiva, ma si spera di sollevare qualche dubbio in merito.

In base all’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), attribuisce al sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di eliminare e di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

L’art. 50, comma 5, del TUEL, stabilisce, inoltre, il potere del sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, riprendendo quanto previsto dal legislatore con l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con l’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Ora appurato che è il sindaco, in quanto autorità sanitaria locale, che può emanare un ordinanza di chiusura, bisogna però chiedersi se il sindaco deve avere qualche prova tangibile oppure può fare di testa sua per agire

L’espressione  “incolumità pubblica”, si riferisce, inequivocabilmente, alla integrità fisica della popolazione, mentre l’espressione “sicurezza urbana si riferisce ad  un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità e la coesione sociale. (decreto ministeriale 5 agosto 2008)

Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366: ‘il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni’.

Quindi c’è bisogno di una prova concreta e siccome si tratta di una prova avente un carattere tecnico, che non può avere un sindaco, ecco che in questo caso interviene l’ASL e l’ARPAC, i quali stilano un rapporto, per stabilire causa ed effetto. Una volta però che gli enti suddetti hanno stabilito la pericolosità per la salute pubblica, l’ordinanza deve essere emessa, ma il tipo di intervento è discrezionale.

Quali i rapporti tra sindaco e asl? Il sindaco può rivolgersi direttamente all’asl o in alternativa che sia quest’ultima a mettere a disposizione del primo cittadino gli uffici e le strutture di cui lo stesso abbia bisogno per l’esercizio dei relativi poteri.

Si deve stabilire un termine per consentire all’azienda di “mettersi in regola”, ovvero approntare quelle misure necessarie per eliminare il danno, quindi non basta che siano eseguite, ma devono effettivamente eliminare il danno. Nel caso in cui o non si ottemperi o il problema persiste si arriva all’ordinanza di chiusura. E’ possibile anche un’ordinanza di chiusura temporanea.

Ricapitoliamo: esiste un problema avvertito dalla popolazione in materia di sicurezza sanitaria, il sindaco attraverso l’asl e altri enti ne cerca la causa, una volta individuata il sindaco dispone un ordinanza per far sì che il problema sia eliminato o ridotto sensibilmente, nel caso non si ottemperi si emana un’ordinanza di chiusura definitiva.

Cosa accade se non si esegue un’ordinanza del sindaco? Si incorre inevitabilmente nell’art. 650 c.p. e quindi si rischia l’arresto fino a tre mesi.