ARIENZO: PARLIAMO PER L’ENNESIMA VOLTA DI MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
Alfredo Ferrara
Pubblicato il 27 Luglio 2023
E’ incredibile come dopo averne abbondantemente parlato di convocazione del consiglio comunale per San Felice a Cancello, siamo costretti a ritornare su questo argomento per quanto riguarda il comune di Arienzo.
Infatti, pensavamo che la convocazione del 29/07/23 fatta il 24/07/23 fosse un refuso, invece no, a quanto pare è proprio voluto.
Una premessa innanzitutto. Dunque se volessimo fare i populisti diremmo che il Popolo vuole pane non vuole convocazioni, ma è anche vero che queste discussioni, che sembrano non essere di diretto interesse del popolo stesso, in realtà lo sono eccome.
Infatti, si tratta del rispetto di regole di democrazia. La maggioranza consiliare di qualsiasi comune italiano gode del privilegio del premio di maggioranza, quindi l’opposizione è assolutamente marginale se non nulla nell’approvazione delle delibere consiliari, quindi il rispetto delle regole democratiche è uno dei pochi modi che si ha per riequilibrare in un certo qual modo il rapporto di forza tra maggioranza e opposizione. Quest’ultima è essa anche rappresentante del popolo e merita di aver voce e rispetto soprattutto in seno al consiglio comunale.
Le regole della convocazione in verità riguardano i diritti di tutti i consiglieri comunali.
Ma poi, andando terraterra, se non si riesce a fare una convocazione secondo i crismi, un atto semplice, come si può pretendere di realizzare quelle grandi opere cui tanto si parla?
Entriamo adesso nel merito.
La prima cosa da fare è leggere sulla questione Statuto e Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Se le versioni in nostro possesso sono esatte, abbiamo che l’art 13 dello statuto così recita:
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 giorni prima. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con avviso consegnato 24 ore prima della seduta...
Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale art. 23 in pratica ripete lo stesso dello Statuto in forma un po’ diversa in quanto dice che l’avviso di convocazione ai consiglieri è notificato dal messo comunale nei termini di cui sopra.
Bene quindi è facile. Trattasi di convocazione ordinaria stabilita il giorno 24/07/23 per la seduta del 29/07/23 quindi i cinque giorni ci sono tutti.
E invece no!
Difatti se confrontiamo questi articoli con l’articolo 14 del dello Statuto leggiamo che la prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
Come si vede in questo caso il termine parte dal giorno della convocazione e non tiene conto dei giorni liberi per la convocazione. E’ tutto molto perentorio, i tempi quelli sono.
Nel sistema della convocazione c’è una ratio, cioè tutta sta storia è stata pensata per dare la possibilità ai consiglieri comunali di avere il tempo necessario minimo per procurarsi e studiarsi gli atti e presentare nei tempi minimi i propri. Ecco perché si parla di termini liberi e interi. Non si computa quindi il giorno iniziale e finale e poi i giorni devono essere interi!
Altrimenti secondo l’interpretazione che ne vogliano fare sindaco e presidente del consiglio comunale si trasforma il consiglio in una riunione di condominio, dove i giorni di convocazione sono effettivi e non liberi.
Ah non si sfugge da questo sia chiaro: o i giorni di convocazione si reputano liberi o effettivi, tertium non datur.
Infatti, il consiglio comunale non deve tenersi forzatamente dopo cinque giorni dalla convocazione in seduta ordinaria, ma può tenersi anche dopo, l’importante è che passino “almeno cinque giorni”.
Esiste poi tutta una giurisprudenza in merito che oramai ha reso lapalissiano l’argomento e andiamo brevemente, ma doverosamente ad elencare:
Sul fatto che i giorni devono essere liberi e interi è stato stabilito dal T.A.R. Puglia, Bari, del 19 agosto 1991, n. 346.
I giorni liberi sono una eccezione al sistema di computazione la regola generale è quella dei giorni effettivi come ha stabilito il T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005, n. 41.
Il fatto che i giorni liberi siano a garanzia dello svolgimento con pienezza di funzioni dei consiglieri comunali tutti garantendo effettiva e consapevole partecipazione ad ogni attività del consiglio lo ha stabilito il Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4047; sez. I.
Ovviamente vi sono centinaia di pareri e sentenze in merito, noi abbiamo preso quelle più significative.
Quello che non abbiamo capito e se Sindaco e Presidente del consiglio comunale ritengono di aver rispettato i giorni liberi o che si debba procedere secondo la regola generale dei giorni effettivi.
Nel primo caso è evidente che non siano stati rispettati, nel secondo caso, abbiamo un problema tecnico. Infatti se prendiamo la convocazione del 10 giugno 2022 in seduta ordinaria costatiamo che il presidente l’ha convocata il giorno 3 giugno!
Se Sindaco e Presidente ritengono di dover applicare i giorni effettivi allora in quel caso fu commesso un illecito perché la seduta avrebbe dovuto tenersi il giorno 08/06/22 e non oltre!
Ovviamente quella convocazione fu ben rispettata visti i giorni liberi minimi concessi.
Ora la palla è all‘opposizione.
In base al regolamento, se il consigliere si presenta in consiglio con tanto di documentazione ottenuta sana il vulnus, quindi rende quel consiglio malamente convocato in un consiglio legittimo.
Oppure non presentarsi e ricorrere al Tar Campania che secondo noi lo vedrà vincente con tanto di caducazione del consiglio del 29 che addirittura riguarda alcune voci di bilancio.
E’ una questione di strategia, vedremo.
Stiamo a girarci la palla a parlare di sentenze, pareri e bla bla bla, ma sindaco e presidente sanno benissimo, che non sono sprovveduti, che stanno “forzando la mano”. Il punto è: perché?
Banalmente, qualche consigliere aveva le ferie programmate e non poteva presentarsi in consiglio?
Una qualche scadenza che costringe a tenere il consiglio proprio in quella data e non oltre?
Quello che sappiamo è che il presidente del consiglio comunale deve essere il presidente di tutti i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione. In questo caso visti i precedenti consigli comunali e modalità di convocazione, inutile girarci intorno, si sta facendo una interpretazione restrittiva della norma, a essere buoni. Come mai solo adesso ci si è resi conto che la norma va letta in modo restrittivo?
Male molto male.