TAR CAMPANIA: IL LICEO SCIENTIFICO A SANTA MARIA NON SI FARA’. GRAZIE MADDALONI!
Alfredo Ferrara
Pubblicato il 27 Aprile 2016
Niente Liceo Scientifico a Santa Maria a Vico, il Tar ha annullato la delibera regionale che lo istituiva. Il comune di Maddaloni e il Liceo Scientifico N. Cortese presentarono ricorso a suo tempo, impugnando la delibera della Giunta Regionale n°20 del 2016. Ovviamente va di lusso a Maddaloni che potrà sulla pelle degli studenti suessolani continuare in uno pseudo prestigio che non sappiamo a chi giovi.
Comunque questo il testo della sentenza del Tar nella speranza si possa ancora fa qualcosa per fermare questo scempio maddalonese:
N. 02141/2016 REG.PROV.COLL. N. 01409/2016 REG.RIC. N. 01410/2016 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2016, proposto da: Liceo Scientifico Cortese di Maddaloni, in persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Marotta, domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Vittoria De Gennaro dell’avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Napoli, Via S.L Lucia,81; Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Generoso Di Biase, domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.); Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, come per legge, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, Via Diaz, 11;
nei confronti di
Istituto scolastico ISISS Majorana Bachelet S.Maria A Vico, in persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso, come per legge, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, Via Diaz, 11;
e con l’intervento di ad opponendum:
Mario Carfora Genitore Di Carfora A., Gina Lefter Genitore Di Lefter K.A., Giovanna Della Rocca Genitore Panno M., Gennaro Valentino Genit. Valentino D., Carfora Claudia Genitore Crisci M., Raffaela Vigliotti Genitore Telese M.A., Fiore Carfora Genitore Carfora V., Giovanna Esposito Genitore Carfora V., Gelsomina Vigliotti Genitore Laudato Mr., Franco Vigliotti Genitore Vigliotti A, Maria Nuzzo Genitore Basilicata M., Antonio Vigliotti Genitore Vigliotti A, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso Giuseppe Palma in Napoli, viale Gramsci,10; Comune di Santa Maria a Vico, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De Pierro, con domicilio eletto presso Junio Elio Maglietta in Napoli, Via Cervantes N.55/5 Napoli;
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2016, proposto da: Comune di Maddaloni in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Marotta, domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Vittoria De Gennaro dell’avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Napoli, Via S.L Lucia,81; Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Generoso Di Biase, domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.); Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, come per legge, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, Via Diaz, 11;
nei confronti di
Istituto scolastico ISISS Majorana Bachelet S.Maria A Vico, in persona del dirigente p.t., rappresentato e difeso, come per legge, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, Via Diaz, 11;
e con l’intervento di ad opponendum:
Carfora Mario in proprio e Per Conto del Figlio Minore Carfora Antonio, Lefter Gina in proprio e Per Conto del Figlio Minore Lefter Karina Andreea, Della Rocca Giovanna in proprio e Per Conto del Figlio Minore Panno Mario, Valentino Gennaro in proprio e Per Conto del Figlio Minore Valentino Davide, Carfora Claudia in proprio e Per Conto del Figlio Minore Crisci Michele, Vigliotti Raffaela in proprio e Per Conto del Figlio Minore Telese Maria Anna, Carfora Fiore in proprio e Per Conto del Figlio Minore Carfora Vincenzo, Esposito Giovanna in proprio e Per Conto del Figlio Minore Carfora Vincenzo, Vigliotti Gelsomina in proprio e Per Conto del Figlio Minore Laudato Luz Maria Rosaria, Vigliotti Franco in proprio e Per Conto del Figlio Minore Vigliotti Nusiana Assunta, Nuzzo Maria in proprio e Per Conto del Figlio Minore Basilicata Matteo, Vigliotti Antonio in proprio e Per Conto del Figlio Minore Vigliotti Arianna, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso Giuseppe Palma in Napoli, viale Gramsci,10;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1409 del 2016:
della delibera della giunta regionale della Campania n.20 del 2016 in materia di dimensionamento della rete scolastica nonché degli atti presupposti tra cui il decreto del decreto del presidente della provincia n. 42 del 28.12.2015 nella misura in cui consentono l’istituzione, presso l’istituto scolastico “Majorana –Bachelet” di Santa Maria a Vico, dell’indirizzo “Liceo Scientifico con opzione scienze applciate”;
quanto al ricorso n. 1410 del 2016:
della delibera della giunta regionale della Campania n.20 del 2016 in materia di dimensionamento della rete scolastica nonché degli atti presupposti tra cui il decreto del decreto del presidente della provincia n. 42 del 28.12.2015 nella misura in cui consentono l’istituzione, presso l’istituto scolastico “Majorana –Bachelet” di Santa Maria a Vico, dell’indirizzo “Liceo Scientifico con opzione scienze applciate”;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, dei controinteressati e degli intervenienti ad opponendum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
In merito alla riunione dei ricorsi
Considerato che i ricorsi hanno ad oggetto i medesimi provvedimenti con cui si è attribuito, all’istituto scolastico Majorana- Bachelet del comune di Santa Maria a Vico, l’indirizzo di studi ‘Liceo Scientifico con opzione scienze applicate’;
Ritenuto, pertanto, di disporre la riunione dei ricorsi in quanto connessi oggettivamente e soggettivamente; In merito all’interesse a ricorrere
Considerato che:
-) gli enti ricorrenti sono legittimati a ricorrere in quanto presentano l’interesse a non vedere istituito un indirizzo di studi potenzialmente in grado di sottrarre iscritti all’istituto scolastico ricorrente, sito nel Comune di Maddaloni, per la breve distanza sita tra il Comune di Maddaloni e il Comune di Santa Maria a Vico;
-) in proposito, non rileva, in senso contrario, il concreto aumento degli iscritti conseguito dall’istituto ricorrente in quanto, da un lato, rileva la diminuzione del potenziale bacino di utenza e, dall’altro, la concreta diminuzione degli iscritti provenienti da alcuni comuni limitrofi più prossimi all’istituto di Santa Maria a Vico;
-) la diminuzione del bacino di utenza, alla luce dei processi di accorpamento in corso negli ultimi anni, potrebbe culminare nella ‘perdita di autonomia’ dell’istituto scolastico ricorrente per la fusione con altri istituti siti in altri comuni o, quanto meno, la riduzione delle classi;
-) tale interesse sussiste anche in capo all’ente locale ove è sito l’istituto scolastico potenzialmente danneggiato in quanto la possibile perdita di autonomia e, comunque, la diminuzione delle classi sono circostanze idonee a ridondare negativamente sulle condizioni della comunità locale di riferimento;
In merito alla validità del patrocinio in giudizio dell’istituto scolastico N. Cortese di Maddaloni.
Osservato che la questione è stata già affrontata nella Sentenza n. 1518/2013 di questa Sezione essendosi ammesso il patrocinio di un avvocato del libero foro ove l’avvocatura erariale versi in evidente conflitto di interessi;
Richiamate integralmente le considerazioni spese nella menzionata Sentenza;
Rilevato che il conflitto di interessi tra i due istituti scolastici di Maddaloni e di Santa Maria a Vico, senz’altro sussistente in astratto, è reso evidente, in concreto, dalla stessa posizione processuale dell’avvocatura erariale che si è adoperata nella difesa del contro interessato istituto scolastico Majorana – Bachelet di Santa Maria a Vico;
Nel merito Rilevato che:
in primo luogo,
-) le linee guida per il dimensionamento scolastico (delibera giunta regione Campania n. 512 del 27.10.2015) prevedono il previo parere delle commissioni di ambito, composte anche dai sindaci dei comuni del distretto formativo;
-) il Comune di Maddaloni – che, con affermazione incontestata, afferma di far parte del distretto formativo interessato dal provvedimento – non è stato chiamato a partecipare alle riunioni svolte presso la Provincia per discutere della materia qui controversa;
in secondo luogo,
-) nel corso di tali riunioni, sono emersi pareri discordanti tra gli enti intervenuti e non è stato acquisito il rilevante parere dell’ufficio scolastico regionale (v. verbali in atti);
-) il decreto del presidente della provincia n. 42 del 23.12.2015, poi, recepito dalla regione Campania, dà atto, invece, dell’unanime condivisione, fra l’altro, dell’attribuzione dell’indirizzo di studi di cui si discute;
-) in presenza di un’istruttoria, comunque, contrastata, il provvedimento che ha definito il procedimento avrebbe dovuto dar conto delle specifiche ragioni che hanno indotto il superamento delle osservazioni svolte in senso contrario nella fase istruttoria; Considerato che le circostanze appena descritte integrano il difetto istruttorio e la carenza motivazionale da intendersi quali tipici indici della sussistenza del vizio di eccesso di potere;
In conclusione
Ritenuto, quindi, di accogliere il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno attribuito all’istituto scolastico di Santa Maria a Vico l’indicato indirizzo di studi, fermo rimanendo il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente una volta rinnovata l’istruttoria con modalità conformi a quanto previsto dalle stesse linee guide regionali e sempre che si dia conto, nella motivazione dell’atto conclusivo, delle risultanze della rinnovata istruttoria;
Ritenuto che le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in dispositivo, debbano essere poste in solido a carico delle amministrazioni soccombenti (Regione e Provincia), mentre appare opportuno compensarle per quanto riguarda il M.I.U.R. che non ha assunto un ruolo attivo nell’adozione dei provvedimenti impugnati e rispetto ai controinteressati e agli intervenienti che si sono limitati a difendere i propri interessi senza aver avuto alcun coinvolgimento diretto nell’emanazione dei provvedimenti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;
-) accoglie i ricorsi;
per l’effetto,
-) annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i provvedimenti ulteriori;
-) condanna in solido la Regione Campania e la Provincia di Caserta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno dei ricorrenti oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata;
-) compensa le spese di lite tra i ricorrenti e le altre parti;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente FF Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere Luca Cestaro, Consigliere,
Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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