
Dopo una pausa di qualche settimana, ritorniamo a occuparci del nostra Valle con il solito piglio.
Prima di ricominciare, però, ricordiamo a noi stessi, soprattutto a chi amministra, perché esiste questo blog.
Noi non scriviamo per collezionare clic.
Scriviamo perché siamo convinti che le cose si possano e si debbano fare per bene.
I provvedimenti fatti alla carlona, le procedure poco chiare, le sovrapposizioni di competenze e quella certa cultura del “tanto si è sempre fatto così” sono esattamente ciò che, a nostro avviso, una pubblica amministrazione moderna deve superare.
Per questo qui non troverete articoli costruiti sulla polemica facile, che non troverete da nessuna parte.
Qui si leggono gli atti. Si fanno domande. E, quando serve, si chiede conto delle cose che non convincono.
Ripartiamo allora.
La giunta del Comune di Santa Maria a Vico ha reso pubblico il proprio funzionigramma, il documento che dovrebbe chiarire come sono distribuite le competenze tra i sei settori dell’ente.
L’impianto generale è quello di una struttura organizzativa articolata in sei settori e nelle relative Unità Operative. Il funzionigramma precisa che ciascun settore fa riferimento al Sindaco e all’assessore delegato.
Sul piano politico-amministrativo, tuttavia, è opportuno tenere distinta la struttura gestionale dell’ente dalle eventuali deleghe conferite dal Sindaco a consiglieri comunali di maggioranza.
Una delega politica, infatti, non trasforma il consigliere delegato in responsabile amministrativo del settore.
La distinzione non è un dettaglio. Da una parte ci sono l’indirizzo politico e le deleghe attribuite dal Sindaco; dall’altra c’è la responsabilità gestionale, che il funzionigramma attribuisce ai responsabili dei settori.
È una distinzione che dovrebbe essere sempre chiara, perché quando i due piani si sovrappongono il rischio è quello di creare più confusione anziché maggiore efficienza.
E proprio sulla chiarezza delle responsabilità il documento qualche domanda la pone.
Una concentrazione di ruoli che merita attenzione
Dal funzionigramma risulta che il Segretario Generale cumula, oltre al proprio ruolo istituzionale, diversi incarichi:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Presidente dell’ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari;
- Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica;
- Responsabile dell’Ufficio Contenzioso.
Al Segretario vengono inoltre attribuite funzioni relative all’organizzazione generale degli uffici e dei servizi, alla predisposizione del Piano della performance e alla direzione delle attività di misurazione e valutazione della performance.
Una concentrazione di funzioni che, di per sé, non consente di parlare di irregolarità, ma che merita attenzione alla luce delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che negli anni ha richiamato l’esigenza di evitare, ove possibile, la sovrapposizione tra funzioni di controllo e funzioni gestionali.
Il problema, soprattutto negli enti di dimensioni ridotte, è che non sempre è possibile separare completamente gli incarichi per ragioni organizzative. Proprio per questo, quando la separazione non è concretamente possibile, assumono particolare importanza eventuali misure di compensazione e ulteriori presidi di controllo.
Il funzionigramma, da solo, non consente di stabilire se tali correttivi siano stati adottati dal Comune.
E allora ci si permetta la domanda: come vengono concretamente garantiti i necessari presidi di controllo quando più funzioni fanno capo alla stessa figura?
Non è un’accusa. È una domanda di buona amministrazione.
Il contenzioso senza una struttura autonoma
Il documento chiarisce espressamente che l’Unità Operativa Contenzioso non costituisce un settore autonomo e che la relativa responsabilità è attribuita al Segretario Generale, che si avvale del supporto operativo del personale del Settore 1.
Si tratta di una scelta organizzativa che rientra nelle possibilità dell’ente.
Tuttavia, considerando l’ampiezza delle attività attribuite all’area del contenzioso, dalla gestione delle cause e dei relativi provvedimenti alla liquidazione di sentenze, precetti e pignoramenti, fino alla gestione delle transazioni stragiudiziali e dei risarcimenti, emerge l’esigenza di individuare con particolare chiarezza ruoli, responsabilità e passaggi decisionali.
Anche in questo caso non si tratta di sostenere che l’organizzazione sia illegittima.
La domanda è semplice: leggendo il funzionigramma, è sempre immediatamente riconoscibile chi sia responsabile delle diverse fasi di un procedimento?
Una clausola di chiusura molto ampia
C’è poi un passaggio del documento che merita attenzione.
Nelle conclusioni viene precisato che “l’elenco delle funzioni è meramente esemplificativo e non esaustivo” e che rientrano nelle competenze dei settori tutti i compiti che, logicamente e per prassi, sono direttamente e indirettamente collegabili alle rispettive attività.
È una formulazione comprensibile dal punto di vista della flessibilità organizzativa, ma presenta anche un limite evidente: non stabilisce un criterio preciso per attribuire una competenza quando questa non è espressamente indicata.
In presenza di attività che coinvolgono più settori, una clausola così ampia può quindi rendere meno immediata l’individuazione dell’ufficio responsabile.
Ed è proprio qui che un funzionigramma dovrebbe essere particolarmente chiaro.
Non soltanto descrivere ciò che ogni settore fa, ma anche aiutare a stabilire chi deve intervenire quando le competenze si incrociano.
Competenze che si incrociano
Un altro aspetto riguarda il coordinamento tra diversi settori.
Nel Settore 1, all’interno dell’U.O. Turismo e Politiche Europee, sono previste attività di monitoraggio dei bandi finalizzati alla realizzazione di programmi europei, promozione della progettualità e sostegno alle strutture operative per l’accesso ai fondi comunitari.
Nel Settore 2, invece, sono previste attività di collaborazione con enti pubblici e privati per la progettazione e l’attuazione di interventi integrati finalizzati alla crescita del sistema turistico locale.
Non si tratta necessariamente di un doppione: il primo settore sembra svolgere una funzione trasversale legata alle politiche europee, mentre il secondo opera sul versante specifico della promozione turistica e sportiva.
Resta però da chiarire come avvenga il coordinamento tra le due strutture quando un progetto turistico coinvolge contemporaneamente progettazione, promozione e ricerca di finanziamenti europei.
Competenze che si sovrappongono
Un discorso analogo riguarda l’edilizia.
Il Settore 5, attraverso l’U.O. Edilizia Privata, prevede attività di verifica sulle attività edilizie in corso, sopralluoghi sui cantieri, contestazione degli abusi, predisposizione della relativa documentazione e rapporti con la Procura.
Parallelamente, all’interno del Settore 4, l’U.O. Polizia Giudiziaria ha tra le proprie funzioni la vigilanza e il controllo di Polizia edilizia, l’accertamento delle violazioni edilizie e la redazione di sanzioni, verbali, sequestri e comunicazioni di notizia di reato.
Anche qui non è possibile parlare automaticamente di sovrapposizione illegittima,infatti tecnici comunali e Polizia Locale possono avere competenze differenti nell’ambito dello stesso procedimento.
Il punto è che il funzionigramma non chiarisce con sufficiente precisione il confine operativo tra le due strutture.
Chi avvia l’accertamento? Chi redige gli atti? Chi trasmette la notizia di reato? Chi segue la parte amministrativa e chi quella di polizia giudiziaria?
Sono dettagli organizzativi importanti, proprio perché riguardano procedimenti nei quali la chiarezza delle responsabilità assume un peso particolare.
Competenze distribuite tra più settori
Una situazione simile emerge nella gestione del patrimonio comunale.
Il Settore 5 dispone di una U.O. dedicata alla gestione amministrativa del patrimonio, con competenze che comprendono acquisizioni, alienazioni, locazioni, concessioni, espropri e altre attività di carattere amministrativo.
Il Settore 6, invece, attribuisce alla propria U.O. Manutenzione Patrimonio la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e anche la gestione e concessione degli immobili.
Anche in questo caso è possibile individuare una distinzione tra gestione amministrativa e gestione tecnica, ma sarebbe utile che tale distinzione fosse esplicitata in maniera più netta, soprattutto per evitare dubbi su concessioni, assegnazioni e gestione degli immobili.
Una dinamica analoga riguarda gli impianti sportivi: il Settore 2 si occupa della programmazione degli utilizzi delle strutture sportive e dei rapporti con le società sportive, mentre il Settore 6 gestisce affidamento, concessione, controllo dei concessionari e manutenzione degli impianti.
Anche qui la suddivisione può avere una sua logica, ma il coordinamento tra le diverse competenze dovrebbe essere facilmente individuabile dal cittadino.
La distinzione non è soltanto terminologica.
Il funzionigramma attribuisce infatti la responsabilità gestionale dei settori ai funzionari titolari di posizione organizzativa e precisa che i responsabili di settore sono coordinati e diretti dal Segretario Generale.
Le eventuali deleghe politiche, comprese quelle affidate a consiglieri comunali, devono quindi essere lette sul piano dell’indirizzo politico e non confuse con le responsabilità proprie della struttura amministrativa.
Riferimenti normativi e istituzionali da aggiornare
Il documento presenta inoltre alcuni riferimenti normativi e istituzionali che meritano un aggiornamento.
Nella sezione dedicata alla Protezione Civile il funzionigramma richiama ancora l’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La legge n. 225/1992 è stata abrogata dall’articolo 48, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile.
Il nuovo Codice disciplina la materia e, attraverso l’articolo 47, stabilisce come debbano essere interpretati i riferimenti alla precedente normativa.
Dunque, anche in questo caso, non stiamo sostenendo che il Comune stia applicando una norma abrogata, ma stiamo evidenziando che il riferimento riportato nel funzionigramma non è stato aggiornato alla normativa oggi vigente.
Nella sezione relativa all’edilizia compare inoltre il riferimento al Corpo Forestale dello Stato, istituzione soppressa a seguito della riforma del 2016-2017.
Anche nella parte tributaria compaiono riferimenti a tributi come ICI e TASI accanto a IMU e TARI.
Non sono elementi che consentano, da soli, di mettere in discussione il funzionamento dell’ente.
Sono però segnali che suggeriscono l’opportunità di una revisione complessiva e di un aggiornamento del documento.
E, permetteteci una battuta: considerando che nella Giunta comunale siedono anche professionisti del diritto, ci aspetteremmo che almeno la parte relativa ai riferimenti normativi non lasciasse troppo spazio al “copia e incolla d’epoca”.
In sintesi
Nessuno degli elementi evidenziati consente di affermare l’esistenza di una violazione o di un’illegittimità.
Si tratta di scelte organizzative che rientrano, in linea generale, nell’autonomia dell’ente, ma che in alcuni casi presentano sovrapposizioni o margini di ambiguità che sarebbe utile chiarire.
Non ci interessa cercare l’errore per fare rumore. Ci interessa capire se le cose possono essere fatte meglio.
