VISTO CHE:
Il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo n. 1/2018;
Il sindaco ha altresì il dovere, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica ai dell’art. 54 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;
Il sindaco, quale autorità sanitaria, ha già adottato specifiche restrizioni ed inviti per il territorio comunale con Direttiva Sindacale n. 1/2020 del 05.03.2020 e con Ordinanze n. 13 e 15 del 10.03.2020;
Il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 ha introdotto ulteriori e più restrittive limitazioni per le attività commerciali e per la circolazione delle persone fisiche;
Nonostante i provvedimenti adottati sono stati comunicati, nel giro di due giorni, ben tre casi positivi, che si aggiungono al primo del 8 marzo scorso;
RITENUTO, pertanto, necessario, nell’ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo provvedimento sindacale finalizzato a ridurre ulteriormente le occasioni di circolazione delle persone idoneo a garantire la massima tutela del bene primario della salute pubblica;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
DATO ATTO di quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020) e dal Presidente della Regione Campania;
ACCERTATO che per alcune attività è impossibile il rispetto dell’art. 1 comma 10 del DPCM del 11 marzo 2020;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 e l’art. 3 del D.L.vo n. 1/2018;

ORDINA

fino al 25 marzo 2020 e ad integrazione di quanto già disposto dal Presidente del consiglio dei
ministri con DPCM del 08.03.2020, come modificato dal DPCM del 09.03.2020 ed integrato dal
DPCM del 11 marzo 2020, e dal Presidente della Regione Campania con ordinanze n. 8/2020,
10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020 e 16/2020, salvo ulteriori provvedimenti,
1. La sospensione dei cantieri edili e mobili, con l’eccezione dell’esecuzione di lavori urgenti finalizzati all’eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità e/o a garantire la funzionalità degli impianti al servizio delle abitazioni;
2. La sospensione della vendita al dettaglio presso gli esercizi commerciali non rientranti nelle seguenti categorie: generi alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, elettronica, edicole e tabacchi; è consentita la vendita all’ingrosso;
3. È sospesa sul territorio comunale la vendita dei “Gratta e Vinci” cartacei e prodotti analoghi e assimilabili, all’interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi commerciali con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
4. È sospeso sul territorio comunale l’esercizio del gioco del lotto e assimilati all’interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
5. La sospensione delle attività degli studi professionali, con l’eccezione degli studi medici e/o del settore sanitario;
6. Il divieto di utilizzo contemporaneo dell’autovettura privata e non aziendale da parte di persone non conviventi; il presente divieto non opera per le autovetture destinate al trasposto di beni di prima necessità presso le famiglie indigenti e per le autovetture del personale sanitario, delle Forze dell’Ordine e di protezione civile.

ordinanza 18.03.2020