Il Comune di San Felice a Cancello riesce nell’incredibile: affidare un servizio a una società e, appena un paio di mesi dopo, annullare quell’affidamento in autotutela.

Ma andiamo con ordine, perché questa vicenda, al di là del singolo affidamento, può offrire qualche spunto utile anche all’amministrazione comunale.
Il 30 giugno 2026 il RUP Antonio Di Puorto, responsabile del Settore Ragioneria, Tributi e Personale Economico, affida direttamente alla società TIC Consulenze S.r.l.s. il servizio di postalizzazione, notifica e gestione degli atti tributari relativi ai ruoli TARI e IMU, oltre al recapito delle raccomandate A/R e delle comunicazioni a valore legale.
L’importo dell’affidamento è di 39.000 euro oltre IVA, per complessivi 47.580 euro. La determina individua inoltre proprio Di Puorto quale RUP della procedura.
Il 9 luglio, appena nove giorni dopo, Di Puorto si dimette dal proprio incarico. Dimissioni che alimenteranno una polemica politica tra l’ex sindaco Ferrara e l’attuale amministrazione Nuzzo. Le dimissioni, per quanto qui interessa, vengono richiamate esclusivamente come dato cronologico e senza stabilire alcun collegamento tra queste e l’affidamento oggetto dell’articolo.
Ma facciamo un salto in avanti.
Il 27 agosto il nuovo responsabile del settore, Pasquale Auriemma, annulla in autotutela il provvedimento adottato dal predecessore.
Fin qui, nulla di particolarmente strano.
Può succedere che un ufficio, a seguito di ulteriori verifiche, si accorga che un atto presenta delle criticità e decida di intervenire per tutelare l’Ente.
E, in questo caso, il lavoro fatto dal nuovo responsabile è particolarmente interessante perché il provvedimento di annullamento diventa, volendo, quasi un un vademecum, suo malgrado, sulle verifiche che sarebbe stato opportuno effettuare prima dell’affidamento.
E cosa emerge?
Il nuovo provvedimento comunale individua una serie di criticità.
Innanzitutto, secondo quanto rilevato dall’Ente, l’affidamento non riguardava una semplice attività di stampa e imbustamento, ma comprendeva anche la gestione degli atti tributari e degli atti della riscossione, attività riconducibili al supporto propedeutico all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.
Per queste attività, il Comune richiama la necessità dell’iscrizione nella specifica sezione dell’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 446/1997.
Problema: secondo il nuovo atto, la società non risultava iscritta al predetto albo.
E non è l’unica criticità.
Il Comune rileva inoltre che la società disponeva di un capitale sociale di 4.500 euro, a fronte dei 500.000 euro che lo stesso provvedimento indica come capitale minimo interamente versato per lo svolgimento di quelle funzioni nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti.
Poi arriva un altro elemento che, quantomeno, avrebbe meritato una verifica particolarmente attenta.
La società risulta costituita il 19 marzo 2026, iscritta al Registro delle imprese il 31 marzo 2026 e attiva dal 10 aprile 2026. Il preventivo utilizzato per l’affidamento è del 17 giugno 2026. Quindi, alla data del preventivo, la società risultava operativa da poco più di due mesi.
Il nuovo responsabile rileva che non risultavano documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni, come richiesto dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici.
E ancora.
Il Comune rileva problemi anche sotto il profilo delle licenze necessarie per le attività postali e notificatorie comprese nell’affidamento.
Insomma, leggendo il provvedimento del 27 agosto, non emerge un singolo errore isolato. Emergono più profili che il Comune stesso definisce rilevanti e riferiti a requisiti indispensabili per lo svolgimento delle attività affidate.
E allora la domanda sorge spontanea.
Ma come è stato possibile?
Perché qui non stiamo parlando di un refuso in una determina.
Gli errori amministrativi possono capitare. E, peraltro, anche nel provvedimento di annullamento compare quello che sembrerebbe essere un refuso: l’atto è datato 27 agosto 2026, mentre in calce alla firma del responsabile Pasquale Auriemma compare la data 27 luglio 2026.
Un errore materiale, probabilmente. E proprio per questo lo segnaliamo senza farne un caso.
Il problema vero è un altro.
Come è stato possibile che un affidamento di un servizio da 47.580 euro sia arrivato alla sua adozione senza che le criticità successivamente rilevate dall’Ente fossero state intercettate?
La determina originaria, infatti, individuava Antonio Di Puorto quale RUP e dava atto dell’acquisizione delle dichiarazioni dell’operatore economico relative ai requisiti previsti dal Codice dei contratti e alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ed è proprio qui che la vicenda diventa interessante dal punto di vista amministrativo.
Perché il problema non è soltanto l’affidamento annullato. Il problema è capire come funzionano i controlli prima che un affidamento venga perfezionato.
E soprattutto: è legittimo chiedersi se le criticità oggi rilevate sarebbero state comunque intercettate nel corso del procedimento, indipendentemente dal successivo cambio del responsabile del settore.
Non lo sappiamo.
Ma è una domanda assolutamente legittima da porre.
E la politica cosa può fare?
Qui bisogna essere molto chiari. Sindaco e Giunta non possono entrare nel merito della gestione amministrativa del singolo affidamento.
Non spetta al sindaco verificare personalmente una visura camerale, controllare una licenza postale o stabilire se una società possiede i requisiti tecnici necessari per svolgere un determinato servizio.
Queste sono competenze della struttura amministrativa.
Ma dire questo non significa che la politica debba limitarsi a guardare. Anzi.
Proprio una vicenda come questa può diventare l’occasione per intervenire sull’organizzazione e sui controlli interni, senza invadere le competenze degli uffici.
Per esempio, ci permettiamo di suggerire all’amministrazione Nuzzo di valutare l’introduzione di una check-list obbligatoria dei requisiti per gli affidamenti, soprattutto per quelli relativi a servizi particolarmente delicati come tributi, riscossione, notificazioni e servizi con rilevanza giuridica.
Non sarebbe la politica a stabilire se il requisito esiste. Sarebbe la struttura amministrativa a doverlo verificare e a lasciare traccia documentale della verifica.
E poi c’è una cosa che diciamo da sempre, per San Felice a Cancello come per tutti i Comuni: affidamento diretto non può significare “facciamo prima”.
L’affidamento diretto è una modalità prevista dalla legge. Non è una deroga alla necessità di verificare che l’operatore scelto sia effettivamente in possesso dei requisiti necessari.
Sarebbe inoltre utile che, negli affidamenti diretti, fosse sempre chiaramente documentato perché viene scelto quell’operatore, quali esperienze pregresse possiede e quali verifiche sono state effettuate.
Non il classico “per le vie brevi”.
Per iscritto.
Perché quando tutto è scritto, diventa più facile controllare. E soprattutto diventa più facile capire dove si è inceppato il meccanismo quando qualcosa va storto.
E la Giunta potrebbe avere il polso della situazione
Un’altra possibilità potrebbe essere quella di prevedere report periodici sugli affidamenti diretti, senza ovviamente trasformare la Giunta nell’ufficio gare.
Numero degli affidamenti. Settore. Importo. Operatore. Durata. Criterio di individuazione. Verifica dei requisiti. Eventuali contestazioni. Eventuali annullamenti o revoche.
Non per intervenire sulle singole procedure, cosa che non sarebbe possibile, ma per avere il polso della macchina amministrativa.
Per capire se tutto funziona. Perché se capita una volta, può essere un errore. Se capita continuamente, forse bisogna guardare all’organizzazione.
E questa volta il Comune è intervenuto in tempo
Il nuovo provvedimento ha annullato con efficacia ex tunc la determina del 30 giugno e ha disposto la cessazione degli effetti dell’affidamento. Il Comune dà inoltre atto che, alla data dell’annullamento, non risultavano prestazioni integralmente eseguite, rendicontate e liquidate né risultava corrisposto l’anticipo di 10.000 euro oltre IVA previsto dal preventivo.
Quindi, almeno sotto questo profilo, il Comune è intervenuto prima che la situazione potesse produrre conseguenze economiche più rilevanti.
Ed è un bene. Ma sarebbe ancora meglio non dover arrivare all’annullamento. Perché un’amministrazione efficiente non è quella che corregge bene gli errori. È quella che, quando possibile, li intercetta prima che diventino atti amministrativi da annullare.
Speriamo dunque che l’amministrazione Nuzzo colga questa occasione per mettere qualche paletto in più nei procedimenti di affidamento per costruire una macchina amministrativa nella quale i controlli funzionino prima, e non dopo.
Pubblichiamo gli atti di cui abbiamo parlato:
