25 Aprile 2026

1 ha pensato a “ARIENZO: ANCORA SULLA SEPARAZIONE DI ASSUNTA D’ADDIO DA PEPPE GUIDA, MA ORA QUALCUNO DEVE TROVARE “CASA”.

  1. Il consigliere comunale, come tale, non ha proprie mansioni, ma quale componente di organo collegiale, nella specie il Consiglio comunale, partecipa tramite i lavori consiliari all’espressione della volontà di quest’ultimo.
    La composizione dei consigli comunali è prevista dall’art. 37 T.U.E.L.
    Le competenze del Consiglio sono fissate dall’art 42 T.U.E.L.
    In relazione ai consiglieri può dirsi che competono ad essi alcuni diritti e prerogative che conformano un vero e proprio STATUS:
    a) il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio;
    b) il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo le modalità dettate dall’articolo 39 T.U.E.L.;
    c) il diritto di presentare interrogazioni e mozioni ed altri atti di sindacato ispettivo;
    d) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
    L’art. 43 stabilisce, tuttavia, la regola generale per cui il Sindaco o gli assessori rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
    Pertanto dichiarandomi INDIPENDENTE non vedo quale sia l’attinenza alla tue riflessioni riguardanti l’art. 12 dello Statuto Comunale di Arienzo dove espressamente si parla di GRUPPI CONSILIARI.

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