
Abbiamo letto nei giorni scorsi da “giornali” on line che Giuseppe Guida, abbandonato dalla D’Addio dichiaratasi indipendente, adesso per regolamento debba per forza di cose cercare “casa politica” o entrando in un altro gruppo, che sarebbe poi quello di Cangiano a sto punto, oppure richiamare un gruppo presente in parlamento nazionale.
Purtroppo l’informazione che si occupa dei comuni suessolani è carente da molti punti di vista, ma non stiamo qui a fare una critica a questi giornaletti on line che al massimo sarebbero utili come fondo virtuale per le gabbie di volatili.
Dunque basta leggere lo statuto, molto semplice.
Art.12, è un po’ lungo, bisogna avere la pazienza di arrivare fino in fondo, così è scritto: “… è, inoltre, possibile che un gruppo sia costituito da un solo componente allorché questi sia l’unico consigliere appartenente alla lista elettorale in cui è stato eletto …”
Probabilmente la norma fu creata nel caso in cui fosse stato eletto un solo consigliere di una lista. Ma tale passaggio si sposa benissimo con la situazione attuale di Peppe Guida. Inoltre addirittura per lo statuto è così importante che la composizione del consiglio rispecchi l’ultima elezione svolta, che addirittura lo stesso ritiene che la composizione dei gruppi avvenga in maniera automatica richiamando le liste che si sono presentate all’ultima elezione e con capogruppo colui/lei che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
Quello che invece non c’è nello statuto è la figura dell’indipendente o del gruppo misto. Sicuramente è un qualcosa che andrebbe rivisto e bisognerebbe mettere mano a questa parte dello statuto.
Quindi secondo noi, non essendo richiamata da nessuna parte lo status di consigliere indipendente, Assunta D’Addio non può esserlo e quindi è lei a dover confluire nel gruppo di Cangiano, sempre che questi voglia accoglierla, oppure richiamarsi a un gruppo politico presente in Parlamento.
Tanto è vero questo che nella dichiarazione di indipendenza Assunta D’Addio non richiama, perché non può, nessun articolo dello statuto o del regolamento per ancorare la sua decisione di staccarsi da Arienzo Bene Comune e divenire consigliere indipendente.
Non è una questione da poco.
Infatti a questo punto bisognerebbe capire quali siano i diritti e le prerogative dell’indipendente. Può partecipare ad esempio alla “capigruppo”? Durante gli interventi ha lo stesso tempo che hanno i gruppi consiliari? Per quanto riguarda le commissioni?
Tutte domande a cui può rispondere solo il presidente del consiglio comunale.
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Il consigliere comunale, come tale, non ha proprie mansioni, ma quale componente di organo collegiale, nella specie il Consiglio comunale, partecipa tramite i lavori consiliari all’espressione della volontà di quest’ultimo.
La composizione dei consigli comunali è prevista dall’art. 37 T.U.E.L.
Le competenze del Consiglio sono fissate dall’art 42 T.U.E.L.
In relazione ai consiglieri può dirsi che competono ad essi alcuni diritti e prerogative che conformano un vero e proprio STATUS:
a) il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio;
b) il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo le modalità dettate dall’articolo 39 T.U.E.L.;
c) il diritto di presentare interrogazioni e mozioni ed altri atti di sindacato ispettivo;
d) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
L’art. 43 stabilisce, tuttavia, la regola generale per cui il Sindaco o gli assessori rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
Pertanto dichiarandomi INDIPENDENTE non vedo quale sia l’attinenza alla tue riflessioni riguardanti l’art. 12 dello Statuto Comunale di Arienzo dove espressamente si parla di GRUPPI CONSILIARI.