IL SINDACO

PREMESSO CHE
In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ;
In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
Con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Il 3 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le misure operative che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Con Decreto n. 3 del 27.02.2020 il Sindaco, al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le attività dell’Ente connesse all’emergenza sanitaria, ha nominati un “Ufficio per la gestione dell’emergenza sanitaria”;
Con Direttiva Sindacale n. 1/2020 del 05.03.2020 è stata emanato, a seguito dei D.P.C.M. del 1 e 4 marzo 2020, un provvedimento finalizzato all’informazione e sensibilizzazione della popolazione ed, in particolare, dei proprietari degli esercizi commerciali;
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che sostituisce i precedenti Decreti del 1 e 4 marzo 2020, sono state emanate misure eccezionali ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato le Ordinanze nn. 3 e 4 del 26.02.2020, 6 e 7 del 06.03.2020 e 8 del 08.03.2020 per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
L’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nel Comune di Santa Maria a Vico dove è stato Già accertato un caso positivo;
Con nota prot. n. 149657 del 08.03.2020 l’Unita di Crisi Regionale per l’Emergenza Epidemiologica da COVID-2019 (istituita con P.G.R.C. n. 45 del 06.03.2020) sono state date indicazioni operative per la gestione dell’Emergenza Sanitaria alla luce di vari provvedimenti che si sono susseguiti in data 08.03.2020;
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, le limitazioni previste all’art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale e, conseguentemente, al territorio del Comune di Santa Maria a Vico;
VISTO CHE
In data 08.03.2020, giusta decreto sindacale n. 4/2020, è stato istituito il COC – Centro Operativo Comunale la cui organizzazione è ivi dettagliata;
Con decreto sindacale n. 5/2020 è stato attivato il COC al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria sul territorio comunale;
A fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria ed accertata la presenza di almeno un caso positivo sul territorio comunale, la massima tutela del bene primario della salute pubblica;
Il sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo n. 1/2018;
Il sindaco ha altresì il dovere, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica ai dell’art. 54 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;
Il sindaco, quale autorità sanitaria, ha già adottato specifiche restrizioni ed inviti per il territorio comunale con Ordinanza n. 13 del 10.03.2020;
Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha introdotto ulteriori e più restrittive limitazioni per le attività commerciali e per la circolazione delle persone fisiche;
In data odierna il COC ha proposto una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela della salute come bene costituzionalmente garantito;
RITENUTO, pertanto, necessario, nell’ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo provvedimento sindacale;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
DATO ATTO di quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 8 marzo 2020) e dal Presidente della Regione Campania (Ordinanza n. 8 e 10 /2020);
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 e l’art. 3 del D.L.vo n. 1/2018;

ORDINA

1. a coloro che siano rientrati a partire dal 07 marzo dalla Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia oppure che siano rientrati dall’estero da meno di 14 giorni e abbiano soggiornato in zone a rischio epidemiologico:
a. di comunicare tale circostanza al Comune (0823 808313 oppure coronavirus.it), consegnando l’allegato modello, e al proprio Medico o al pediatra o ai numeri 118 (soccorso medico), 1500 (call center dedicato) e 800 90 96 99 (call center regionale);
b. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire il proprio medico/pediatra/servizio sanitario.
2. ad integrazione di quanto già disposto dal Presidente del consiglio dei ministri con DPCM del 08.03.2020, come modificato dal DPCM del 09.03.2020, e dal Presidente della Regione Campania con ordinanze n. 8/2020 e 10/2020 e dal Sindaco con l’ordinanza n. 13/2020, salvo ulteriori provvedimenti:

a. di estendere, con decorrenza 11 marzo, per il territorio del Comune di Santa Maria a Vico, le limitazioni previste per i Bar e per i Ristoranti per effetto dell’art. 1 lettera n) del D.P.C.M. del 08.03.2020 (chiusura al pubblico dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno seguente) a tutte le altre attività commerciali, agli uffici pubblici e privati, agli studi professionali, con la solo esclusione delle attività che forniscono beni e servizi di prima necessità;

INVITA

i titolari e i gestori dei negozi di generi alimentari ad estendere l’orario di apertura giornaliero per diluire nel tempo l’afflusso di persone, attuando le misure di contingentamento previste nel DPCM del 8 marzo 2020.

INFORMA CHE

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);
Per le attività commerciali che violano le disposizione di cui alla presente ordinanza, al DPCM del 08.03.2020, come modificata dal D.P.C.M. del 09.03.2020, e all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8/2020 è comminata la sospensione dell’attività e delle correlate sanzioni accessorie.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

ordinanza sindacale 10.03.2020